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Sicurezza sul lavoro: stop all'autocertificazione dal 1° giugno 2013

Ricordiamo che, a partire dal 1° giugno 2013, non sarà più possibile autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.


Pertanto, i datori di lavoro che si sono avvalsi di tale facoltà saranno chiamati a valutare due opportunità:
1) redigere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) che rispetti le disposizioni degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (c.d. "Testo Unico in materia di Sicurezza")
2) documentare la valutazione dei rischi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 recante le "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi"

Riteniamo opportuno sottolineare che i datori di lavoro fino a 10 addetti sono annoverati tra i soggetti che possono utilizzare le procedure standardizzate per elaborare la valutazione dei rischi nella propria impresa, a meno che non esercitino attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all'esposizione ad amianto (sono esclusi altresì i datori di lavoro di aziende sottoposte alla Legge Seveso, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, etc...).

Di seguito, riportiamo una breve sintesi dei contenuti relativi alle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la Sicurezza sul Lavoro ed emanate dal citato Decreto Interministeriale 30.11.2012.

Tali procedure si compongono di due parti: la prima contiene le istruzioni operative per la compilazione corretta degli elaborati, mentre la seconda è costituita dalla procedura/modulistica-tipo per effettuare la valutazione dei rischi.

Questa seconda parte, si articola nelle seguenti tre fasi:
1) descrizione sintetica dell'azienda, del ciclo lavorativo ed identificazione delle mansioni
2) individuazione dei pericoli presenti in azienda
3) effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati nelle aree/reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione/indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Si dovrà poi procedere alla definizione del cosiddetto "programma di miglioramento" attraverso la descrizione delle misure pianificate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza in azienda.

[scarica qui le procedure standardizzate dal sito del Ministero del Lavoro]