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Commercializzazione sacchetti: sanzioni

Il c.d. "Decreto Sviluppo bis" in vigore dal 20 ottobre 2012 - anticipando il termine di un anno - ha fatto scattare dal 1° gennaio 2013 le sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 25.000 euro in caso di commercializzazione di sacchetti non conformi agli standard UE.



Tali sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

La Legge n° 28/2012 recante "Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale" aveva già previsto una proroga del sistema sanzionatorio dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013, per dare tempo ai produttori di adeguare i propri impianti e le tecnologie di produzione alla nuova normativa.

La norma aveva stabilito che, dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore), gli unici sacchetti per l'asporto merci che potessero circolare fossero di due tipi: monouso biodegradabili e compostabili ai sensi della norma Uni 13432:2002 oppure riutilizzabili con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (uso alimentare) e 100 micron (altri usi) o con maniglia interna e spessore superiore ai 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (altri usi).

La normativa sui sacchetti biodegradabili è in vigore già dal 1° gennaio 2011 e prevede il divieto di commercializzare i sacchetti in plastica tradizionale (polietilene) non biodegradabile; tuttavia, di quelli attualmente consentiti, solo alcuni (quelli conformi alla norma UNI EN 13432:2002) possono, dopo l'utilizzo, andare al compostaggio (cioè essere smaltiti insieme all'organico nella raccolta differenziata), al contrario dei sacchetti finto-ecologici resi biodegradabili grazie all'uso di additivi.