L'Accordo del 21.12.2011 disciplina le modalità per erogare detta formazione, i contenuti e la durata della quale devono essere decisi in base all'attività svolta dall'azienda (individuabile attraverso il/i relativo/i Codice/i ATECO desumibile/i dalla visura camerale) con particolare riferimento alla mansione ricoperta dal lavoratore e rischi alla stessa associati (così come analizzati in sede di valutazione).
Nella tabella sottostante è riportato il monte ore previsto in base al livello di rischio dell'attività:
Monte ore formazione lavoratori |
Rischio attività |
|
8 |
(4 h formazione generale + 4 h formazione specifica) |
BASSO |
12 |
(4 h formazione generale + 8 h formazione specifica) |
MEDIO |
16 |
(4 h formazione generale + 12 h formazione specifica) |
ALTO |
La formazione così come disciplinata dall'Accordo deve essere garantita a:
- NUOVI ASSUNTI, prima dell'assunzione o contestualmente alla stessa (e - solo se ciò non è possibile - entro e non oltre 60 giorni trascorsi i quali deve essere dimostrato che il percorso formativo è stato completato)
- TUTTI I LAVORATORI, così come specificato dalle linee guida applicative dell'Accordo pubblicate in data 27.07.2012, "per i quali non sia possibile comprovare l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente l'Accordo (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore [...])".
Le linee guida hanno puntualizzato che LA FORMAZIONE EROGATA AUTONOMAMENTE DAL DATORE DI LAVORO IN SEDE AZIENDALE NON È CONSIDERATA VALIDA.
È PERTANTO NECESSARIO DIMOSTRARE PER TUTTI I LAVORATORI OPERANTI IN AZIENDA (dipendenti e soggetti ad essi equiparati quali collaboratori familiari e soci che prestano opera per conto della società) L'AVVENUTA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA al fine di non incorrere in pesanti sanzioni (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
Ricordiamo altresì che, in caso di infortunio occorso ad un lavoratore privo di adeguata formazione, potrebbero essere comminate al datore di lavoro sanzioni civili e penali aggiuntive rispetto a quelle sopracitate perché il verificarsi dell'evento potrebbe essere imputato a tale carenza. L'Accordo prevede infine che la formazione sia AGGIORNATA con periodicità quinquennale.
Info
Ufficio Ambiente&Sicurezza CNA Savona
Chiara Decia - tel.: 019.829708-Int. 215 - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it
Luana Pongiglione - tel.: 019.829708-Int. 214 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it