Per effetto della proroga stabilita dal D. L. n° 57/2012 (convertito dalla L. n° 101/2012), i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio - anziché redigere il vero e proprio documento di valutazione (D.V.R.) - fino al 31 dicembre 2012.
Il provvedimento ha prorogato il termine massimo per usare l'autocertificazione, che era stato originariamente fissato al 30 giugno 2012 in previsione del fatto che la Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emanare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori; non essendo stato emanato il decreto, il legislatore ha ritenuto opportuno rinviare nuovamente il termine.
Ricordiamo che il 31 dicembre 2012 è, comunque, un termine massimo ipotetico, poiché la scadenza reale che l'imprenditore deve annotare è quella dei tre mesi successivi all'entrata in vigore del decreto interministeriale di emanazione delle procedure standardizzate; se questo termine dovesse cadere prima del 31 dicembre, l'autocertificazione della valutazione del rischio non sarebbe più possibile a partire da quella data.