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Attrezzature di lavoro: abilitazione degli operatori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012 l'Accordo n° 53/CSR del 22/02/2012 (Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome) concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.



L'abilitazione alla conduzione delle attrezzature elencate dall'Accordo (di seguito riportate) si consegue frequentando apposito corso (così come disciplinato dall'Accordo stesso).

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'Accordo (12/03/2013) sono incaricati dell'uso delle attrezzature in questione, devono effettuare i corsi previsti entro 24 mesi dalla suddetta data (ovvero entro il 12/03/2015).

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la specifica abilitazione
- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- gru per autocarro
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- pompa per calcestruzzo

Requisiti dei corsi
Il percorso formativo (strutturato in moduli teorici e pratici di contenuti e durata diversi in ragione delle attrezzature cui si riferiscono e comprendente prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente del discente e le competenze tecnico-professionali acquisite):
- è obbligatorio per tutti gli operatori (dipendenti, datori di lavoro, lavoratori autonomi, etc...)
- deve essere frequentato in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori
- non sostituisce, essendo specifico, la formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori
- deve essere aggiornato entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione (durata minima del corso di aggiornamento pari a 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici).
Il modulo giuridico-normativo previsto nel percorso formativo attinente ciascuna attrezzatura deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili; esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

Riconoscimento della formazione pregressa
Sono riconosciuti i corsi già effettuati alla data di entrata in vigore dell'Accordo
(12/03/2013) che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'Accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento
b) corsi (composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento) di durata inferiore a quella prevista dall'Accordo a condizione che gli stessi siano integrati tramite modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12/03/2013 (data di entrata in vigore dell'Accordo)
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dal 12/03/2013 siano integrati tramite modulo di aggiornamento e verifica finale dell'apprendimento
Gli attestati di abilitazione conseguenti a seguito della frequenza ai corsi sopraelencati hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente da:
- data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a)
- data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b)
- data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)

[Scarica qui l'accordo ]