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LA PATENTE A CREDITI

LA PATENTE A CREDITI

Venerdì è stato pubblicato il D.M. n° 132 del 18 settembre 2024 che riporta le regole per la presentazione della domanda per la richiesta della PATENTE A PUNTI CHE ENTRA IN VIGORE DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE. Vediamo quali sono i punti principali.


PER CHI

La patente a crediti è OBBLIGATORIA per TUTTE LE IMPRESE ed I LAVORATORI AUTONOMI che operano nei CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (vedi nota a piè di pagina).

Non si applica per le mere forniture di materiali e per le prestazioni intellettuali.

Sono escluse le imprese in possesso della qualificazione SOA pari o superiore alla III categoria.

COME OTTENERLA

Dal 1° ottobre, attraverso il portale dell’Ispettorato del Lavoro, il Legale Rappresentante dell’impresa, il lavoratore autonomo o un loro delegato potrà fare richiesta della patente che verrà rilasciata in formato digitale.
L'accesso al portale avviene tramite SPID, CNS o CIE.

COSA SERVE PER IL RILASCIO

L'impresa AUTOCERTIFICHERÀ il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA,

- adempimento degli obblighi formativi previsti del D. Lgs. 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro,

- DURC in corso di validità,

- DVR (documento di valutazione rischi) nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,

- DURF (documento unico di regolarità fiscale) nei casi previsti dalla vigente normativa,

- designazione dell'RSPP nei casi previsti dalla vigente normativa.

ATTENZIONE: IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE LA PATENTE SARÀ REVOCATA PER 12 MESI!

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE

- dati identificativi del titolare della patente (persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo),

- dati anagrafici del richiedente,

data di rilascio e numero della patente,

punteggio attribuito al momento del rilascio,

punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale,

- eventuali provvedimenti di sospensione della patente,

- eventuale decurtazione dei crediti e i motivi che l’hanno causata.

INFORMATIVA ALL'RLS o RLST

È necessario, entro 5 giorni della presentazione della domanda, informare il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST).

CREDITI

Il punteggio iniziale della patente è di 30 CREDITI e potrà arrivare ad un massimo di 100.

1. dotazione iniziale: 30 crediti

2. ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell'azienda (fino a 10 crediti al momento del rilascio e fino a 20 crediti dopo il rilascio - 1 credito ogni 2 anni di attività in mancanza di provvedimenti di decurtazione),

3. ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione (fino a 30 crediti per azioni in materia di sicurezza sul lavoro, fino a 10 crediti per altre azioni).

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento della presentazione della domanda se posseduti altrimenti mediante un aggiornamento successivamente alla data di presentazione della domanda.

DECURTAZIONE DEI CREDITI

In caso di una o più violazione contenute nell'Allegato I-bis al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. vengono tolti punti alla patente.
Ad es. omesso DVR -5 crediti; infortunio mortale fino a -20 crediti.

ATTENZIONE: PER POTER OPERARE IN UN CANTIERE IL PUNTEGGIO MINIMO È 15 CREDITI.

ATTENZIONE: la decurtazione avviene solo a seguito di PROVVEDIMENTI DEFINITIVI.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o di suoi delegati la patente è OBBLIGATORIAMENTE SOSPESA per un massimo di 12 mesi.

In caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di un lavoratore può essere adottata la sospensione della patente sempre per un massimo di 12 mesi a seconda della gravità dell’infortunio.

PER LA COMPLETA OPERATIVITÀ MANCA ANCORA IL PORTALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

SEGUIRANNO ULTERIORI INFORMAZIONI

NOTE: Art. 89 c. 1 del D. Lgs. 81/08: “cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.
ALLEGATO X: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.