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Chiarimenti sull'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori di merci pericolose

Chiarimenti sull'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori di merci pericolose

Alla fine dell'anno scorso, l'avvio dell'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori ha sollevato parecchi dubbi e preoccupazioni. Facciamo un attimo il punto della questione.

Cos'è l'ADR?

L'ADR è l'accordo europeo che regolamenta il trasporto di merci pericolose (e rifiuti classificati come merci pericolose) su strada.

Chi è lo speditore?

Fra le varie figure prese in considerazione nella norma, vi è quella dello speditore che è l'impresa che spedisce merci pericolose (o rifiuti classificati come merci pericolose) per conto proprio o per conto terzi. Quindi è considerato speditore anche la ditta produttrice di rifiuti classificati come merci pericolose che smaltisce una o più volte l'anno tramite vettori terzi (ad es. l'officina meccanica che produce batterie al piombo e che le smaltisce tramite un trasportatore terzo).

Quali sono gli obblighi?

Fra i diversi obblighi imposti dalla norma in capo agli speditori c'è quello della nomina del consulente ADR, figura professionale avente preparazione adeguata e atta a facilitare la prevenzione dei rischi derivanti dal trasporto delle merci pericolose.

Quali sono le esenzioni?

Con la nota esplicativa del 21 dicembre 2022 (vedi circolare), il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha chiarito che le esenzioni previste dalla normativa per gli altri soggetti sono da considerarsi valide anche per gli speditori. Vediamo pertanto quando gli speditori, e le altre figure, possono fare a meno della nomina del consulente ADR:

  • quando i quantitativi delle merci spedite per ogni trasporto non superano i 1000 kg/l per materie (o rifiuti) appartenenti alla categoria di trasporto 3 dell'ADR (ad es. olio motore esausto, batterie al piombo, filtri dell'olio, etc…) o 333 kg/l per quelle appartenenti alla categoria 2 dell'ADR (ad es. batterie al litio, etc…),
  • quando si tratta di spedizioni nazionali occasionali di materie (o rifiuti) appartenenti alla categoria di trasporto 3 dell'ADR in quantitativi superiori ai 1000 kg/l, cioè non effettuate come attività principale o accessoria, che non eccedono le 24 volte l'anno, le 3 volte al mese e le 180 t totali annue.

Quali sono gli adempimenti?

Sottolineiamo che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR, gli speditori dovranno comunque ottemperare alle altre prescrizioni sancite dall'accordo (ad es. utilizzo di imballaggi omologati, etichettatura e marcatura degli imballaggi, compilazione corretta del documento di trasporto/formulario rifiuti, etc…).

Inoltre, le aziende che vogliono avvalersi dell'esenzione alla nomina del consulente ADR per l'occasionalità delle spedizioni devono, prima di iniziare le operazioni di loro competenza (ad es. prima dello smaltimento dei rifiuti soggetti ad ADR), effettuare annualmente apposita comunicazione alla Motorizzazione Civile competente per territorio (scarica qui il fac simile in pdf - scarica qui il fac simile in word).

Per uteriori chiarimenti potete rivolgervi ai nostri uffici (019.829708 interno 3, luana.pongiglione@cnasavona.it).