A settembre dell'anno scorso sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali la cui entrata in vigore, prevista in questi giorni, abrogherà definitivamente il D.M. 10.03.1998 che regolamentava da 24 anni i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Diverse sono le novità introdotte alle quali le aziende devo prestare attenzione: vediamo le principali.
Il DECRETO 2 settembre 2021 (detto "DECRETO GSA" - gestione della sicurezza antincendio), entrato in vigore il 4 ottobre u.s., reca i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Tale decreto introduce l'obbligo di redigere il Piano di emergenza, oltre che per le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (poiché comprese nell'elenco del D.P.R. 151/2011) e per i luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori che già erano obbligati, anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (ad es. ristoranti, bar, circoli, etc…).
I corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi avranno una validità di 5 anni (prima, per coerenza con la formazione del primo soccorso, l'aggiornamento era previsto ogni tre anni). Se sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione, l'obbligo di aggiornamento è previsto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (04.10.2023).
La durata dei corsi rimane invariata per tutte le classi di rischio (basso 4 ore, medio 8 ore, elevato 16 ore), ma viene introdotto l'obbligo di prova pratica anche per le attività a rischio basso.
Anche i docenti dei corsi antincendio (sia per la parte teorica che per quella pratica) devono possedere requisiti e abilitazioni specifiche e seguire appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
Il DECRETO 3 settembre 2021 (detto "DECRETO MINI CODICE"), la cui entrata in vigore è prevista per il 29 ottobre 2022, introduce nuove e importanti modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d'incendio BASSO (tranne nei cantieri temporanei e mobili dove il decreto non trova applicazione), l'Allegato I, infatti, specifica quali sono gli elementi minimi da prendere in considerazione nella valutazione del rischio incendio.
Il DECRETO 1° settembre 2021 (detto "DECRETO CONTROLLI") stabilisce sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Le disposizioni relative alla qualifica dei manutentori però sono state prorogate di un anno, pertanto entreranno in vigore il 25 settembre 2023.
Tale decreto prevede che il datore di lavoro predisponga un "registro dei controlli" dove annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Diventa pertanto obbligatorio il così detto "registro antincendio" in tutte le attività in cui sono presenti lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile per gli organi di controllo.
Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 019.829708 interno 3 (Luana Pongiglione) o scrivere una e-mail a luana.pongiglione@cnasavona.it