Con la conversione in legge del D.L. n. 127/2021, che ha reso obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro, sono state apportate diverse novità di rilievo, vediamo quali.
1. Verifica del Green Pass: tra le più importanti vi è la possibilità per i lavoratori, dietro loro richiesta, di consegnare una copia della certificazione al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità del medesimo certificato. Si noti che tale disposizione, sebbene sia stata valutata in maniera critica dal Garante della Privacy non ha subito alcuna modifica.
2. Scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa: viene introdotta la regola in base alla quale per i lavoratori la scadenza della validità della Certificazione Verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. Viene previsto che in questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
3. Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di quindici dipendenti, il contratto di sostituzione del dipendente senza Certificato Verde trascorsi 5 giorni potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto fino ad ora, fino al 31 dicembre p.v. (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di dieci giorni, tuttavia è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e pertanto non può decidere di rientrare in servizio nemmeno se provvisto di Certificazione verde.
4. Controllo per i contratti di somministrazione: per quanto riguarda i somministrati, è stato precisato che i controlli del Green Pass incombono solo sull’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi.