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Dall'ufficio stampa dell'INAIL importanti precisazioni

Dall'ufficio stampa dell'INAIL importanti precisazioni

1. Il datore è responsabile infortunio Covid solo in caso di accertamento di dolo o colpa

"In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro". 

È quanto scrive in una nota l'Inail. "Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero.
Neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro", conclude l'Inail.

2. I PROTOCOLLI DELL'INAIL SONO LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO NON VINCOLANTI PER LE IMPRESE

E' stato chiarito anche che non è necessario il rispetto 'letterale' dei protocolli di sicurezza indicati dall'Inail ma in ogni caso i protocolli differenziati delle Regioni devono rispettare i principi fondamentali delle linee guida.
I Governatori delle Regioni infatti sono liberi di modificare i protocolli dell'Inail ma con l'assicurazione del rispetto dei criteri di sicurezza sulle riaperture.
Lo stesso Bettoni, Presidente dell'INAIL, ha evidenziato che non si tratta di disposizioni vincolanti, ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione.
Bettoni aggiunge inoltre che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l'Inail né l'Iss sono titolati a emanare.
Diverse situazioni territoriali possono giustificare una certa flessibilità.
'Lo spirito con cui si è mosso l'Istituto - conclude Bettoni - è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall'inizio dell'epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l'obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale''.
È evidente - precisa - che non si tratta di disposizioni impartite direttamente alle imprese, che né l'Inail né l'Iss sono titolati a emanare.
Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell'analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni''.
''Lo spirito con cui si è mosso l'Istituto - aggiunge Bettoni - è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall'inizio dell'epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l'obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale''.