Con l'ultimo dpcm del 10 aprile u.s. il Governo ha messo in atto una graduale attenuazione dello stato di “lock down” precedentemente disposto prevedendo l'abrogazione del regolamento del Mi.Se. del 25 marzo scorso e integrando le attività che possono operare e identificabili dal codice ISTAT .
Oggi questo elenco è quello contenuto nell'allegato 3 che è possibile stampare dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si allega.
Le attività che possono riaprire oggi (in aggiunta a quelle già aperte) sono:
ATECO e DESCRIZIONE (sintesi)
2 Silvicoltura e utilizzo aree forestali
16 Industria del legno e prodotti legno/sughero (no mobili) e inclusi gli articoli in paglia
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
26.1 Fabbricazione componenti e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione computer e unità periferiche
46.49.1 Commercio ingrosso carta, cartone e articoli cartoleria
46.75.01 Commercio ingrosso fertilizzanti
81.3 Cura del paesaggio
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Viene confermata l'operatività delle precedenti attività comprese quelle considerate di pubblica utilità e di erogazione dei servizi essenziali nonché quelle che richiedono previa comunicazione al Prefetto e che, in mancanza di sospensione disposta dallo stesso, possono continuare a lavorare.
Si tratta di:
1. attività finalizzate ad assicurare la continuità delle filiere delle attività previste dall'allegato 3;
2. attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione possa risultare gravemente pregiudizievole o pericolosa
Quanto disposto è articolato nonché integrato dal Commissario delegato attraverso l'atto di indirizzo e le disposizioni attuative approvate lo scorso 13 aprile (si allega).
In particolare, per la Regione Liguria viene disposta l'autorizzazione alle seguenti attività:
a) installazioni e allestimenti stagionali per l'apertura degli stabilimenti balneari, di piccoli chioschi, ripascimenti sistemazione spiagge
b) opere minori di cui al d.p.r. 380/2001 (testo unico edilizia):
attività di edilizia libera di cui all'art. 6
opere edili per le quali è sufficiente la CILA di cui all'art. 6 bis (NO permesso costruire e SCIA)
Sono inoltre confermate le piene attività di cantieri adibiti ad opere pubbliche riferimenti alle seguenti attestazioni SOA:
OG3, OG4, OG5, OG7, OG8, OG13, OS21, OS23
Le attività di manutenzione propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti ed il loro spostamento fino all'ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima previo il consenso delle parti sociali
Tutte le attività dovranno ovviamente svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni in vigore inerenti l'emergenza epidemiologica e in particolar modo riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo scorso tra Governo e parti sociali.
Scarica:
Allegato al DPCM 10 aprile 2020
Estratto decreto n. 18/2020
Protocollo condiviso Governo/Parti sociali