L'emendamento n° 9.72 proposto dalla Commissione del Senato differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l'operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (disciplinata dall'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
In base al suddetto articolo, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la predetta Banca dati, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ricordiamo che l'art. 6-bis, al 3° comma cita testualmente: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti…[omissis]".