In ragione dell'avvicinarsi della data di entrata in vigore dell'obbligo di esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati da parte dei lavoratori, cerchiamo di riepilogarne i principali aspetti.
PERIODO DI VALIDITÀ
L'obbligo scatterà il 15 ottobre p.v. e durerà fino alla fine dell'emergenza sanitaria (ad ora il 31.12.2021).
CHI È OBBLIGATO
Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta il Green Pass "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta".
Sono esentati dall'obbligo di presentazione del Green Pass i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
CHI CONTROLLA
I datori di lavoro sono tenuti a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche: i controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro devono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
COSA SUCCEDE SE NON SI HA IL GREEN PASS
Se il lavoratore comunica di non avere o risulta privo del Green Pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Trattandosi di assenza ingiustificata non è prevista alcuna comunicazione da parte dell'azienda al lavoratore.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
SANZIONI
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e non abbiano predisposto le modalità di verifica è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 400 € a un massimo di 1.000 € (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).
Per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l'obbligo di Green Pass è prevista una sanzione da 600 € a 1500 €.
Modalità di effettuazione del controllo e privacy
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione messa a disposizione "VerificaC19" che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. L'applicazione governativa "VerificaC19", unica utilizzabile, opera in maniera tale che non vi sia la raccolta del dato e senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
Nel rispetto delle norme in vigore, pertanto, una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna raccolta dei dati.
Nomina di un incaricato alla verifica del Green Pass
I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
Il dipendente abilitato alla verifica del Green Pass dovrà essere incaricato prima dell'inizio dell'attività di accertamento. Il titolare dell'attività dovrà infatti impartire le adeguate istruzioni preliminarmente alla verifica, in relazione a diversi aspetti.
Alcuni suggerimenti riguardanti la delega:
1. è preferibile predisporre una delega individuale e nominativa e deve avvenire con "atto formale", pertanto, sarà necessaria la forma scritta (contattando la CNA sarà messo a disposizione delle imprese associate un fac simile);
2. la delega è conferita dal datore di lavoro (ad es. titolare dell'impresa, legale rappresentate, soggetto al quale sono stati formalmente conferiti i poteri di gestione dei rapporti di lavoro);
3. la delega deve contenere le "necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica". A questo proposito, quindi, occorrerà inserire:
- i limiti cui deve attenersi l'operatore. Deve essere assolutamente chiaro che il lavoratore incaricato non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi. L'intestatario della certificazione verde, all'atto della verifica, a richiesta dei verificatori, dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. È pertanto consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione; tuttavia tale richiesta serve solo ai fini del controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario. Non è possibile assumere o conservare alcuna informazione;
- le modalità concrete di effettuazione dell'accertamento. L'operazione di controllo avviene tramite l'app ufficiale "VerificaC19" che occorrerà scaricare su un dispositivo mobile e l'operatore, a questo punto, verificherà la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
Per eventuali info potete contattare il Centro di Assistenza di CNA Savona - Luana Pongiglione (luana.pongiglione@cnasavona.it).