Il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata è vietato ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L'inosservanza di tale divieto non è tuttavia espressamente sanzionato dalla legge.Nel confermare tale orientamento l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, comporti la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In tal caso, i trattamenti retributivo e contributivo dovranno essere corrisposti in base al lavoro in termini quantitativi e qualitativi realmente effettuato sino al momento della conversione.
Di norma il rapporto che scaturirebbe da tale conversione potrebbe divenire un part time.