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DURC on-line

In vigore dal 1° luglio 2015 il DURC on-line. Lo prevede il Decreto Interministeriale emanato in attuazione della delega prevista dal "Pacchetto lavoro" del 2014.


Dal 1° luglio 2015, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) potrà essere richiesto dai soggetti abilitati ovvero:
1) stazioni appaltanti, amministrazioni pubbliche;
2) organismi SOA;
3) imprese e lavoratori autonomi o soggetti delegati ai sensi dell'art.1 della L. n.12/1979 (Associazioni di categoria e relative società di servizi e CAF, Consulenti del lavoro, etc...);
4) chiunque ne abbia interesse, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo oggetti del DURC;
5) banche ed intermediari finanziari, sempre previa delega;
attraverso l'apposita procedura on-line che consentirà di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il documento generato dall'esito positivo della verifica sostituirà ad ogni effetto il DURC previsto:
a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere (es. DURC interno), compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art. 1, c. 553, L. 266/2005);
b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Il documento sarà valido per 120 giorni dalla data di acquisizione e potrà essere liberamente consultato tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

In via transitoria, e comunque non oltre il 1 gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto ai fini della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché per altri fini particolari specificati nel decreto stesso.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, verrà trasmesso tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare entro 15 giorni. Ai fini del rilascio del DURC la procedura terrà comunque conto delle regolarizzazioni effettuate oltre il suddetto termine purché entro il trentesimo giorno successivo a quello della notifica.