Dopo 70 anni dall'entrata in vigore del Codice Civile con le disposizioni che regolano la gestione dei condomini, è stata varata la legge di riforma del condominio resasi necessaria per adeguarne le disposizioni alla realtà dei tempi. Alcuni dei punti della Riforma sono sinteticamente esposti di seguito.
Decisioni più facili in assemblea, in particolare previste maggioranze ridotte per approvare gli interventi di ammodernamento degli impianti, per il risparmio energetico, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi posti auto.
Aboliti i divieti all'installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici da parte dei privati.
Possibile installare telecamere per la videosorveglianza degli spazi comuni.
Più semplice il distacco dal riscaldamento centralizzato.
I singoli condomini potranno decidere senza alcuna formalità il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza rischiare divieti o contenziosi; tutti gli interventi necessari all'interno delle abitazioni potranno essere eseguiti senza necessità di autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea.
Il proprietario distaccato parteciperà al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma; non parteciperà invece alle altre spese di consumo o di gestione quali quelle di acquisto del combustibile di riscaldamento.
Il distacco dal riscaldamento centralizzato potrà avvenire solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell'impianto comune, che non siano stati risolti dal condominio nell'arco di un'intera stagione di riscaldamento. In ogni caso non sarà consentito il distacco se potrà causare squilibri e compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.
Maggioranze più basse per le innovazioni condominiali comuni.
Sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi per deliberare, ad esempio, l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile o impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio.
Stessa maggioranza anche per deliberare l'installazione da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
Impianti che potranno essere installati anche per singole unità immobiliari, sia sul lastrico solare che su ogni altra idonea superficie comune, nonché sulle parti di proprietà esclusiva.
L'assemblea, su richiesta dei condomini interessati, provvederà a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio.