cna informa

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE CHE MODIFICA LE SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Il decreto-legge n. 19/2020 entrato in vigore in data 26 marzo ha apportato alcune modifiche riguardanti l'aspetto sanzionatorio disciplinato precedentemente dalla legge n. 13/2020.

download copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia

Gli aspetti più rilevanti di questa modifica attengono:

1. alla depenalizzazione anche retroattiva del mancato rispetto delle misure di contenimento anche per quanto concerne fatti già accertati dall'Autorità;
2. all'inasprimento della pena pecuniaria che viene fissata in un minimo di 400€ ad un massimo di 3000€ salvo la reiterazione del comportamento che prevede il raddoppio della sanzione

Di conseguenza l'accertamento della violazione delle misure di contenimento ovvero della libera circolazione al di fuori dei casi tassativamente previsti ovvero comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità o motivi di salute non prevederanno più l'applicazione dell'art. 650 del codice penale ma l'irrogazione di una sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Continua ad essere reato invece la violazione dello stato di quarantena per gli accertati positivi al Coronavirus nei confronti della quale si applica la più grave pena prevista dal T.U. delle leggi sanitarie.
Resta ovviamente reato anche la falsa attestazione nel documento di autocertificazione.
La violazione dell'ordinanza di sospensione di attività non derogate dalle disposizioni contenute dai D.P.C.M. 22/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020 dal decreto del Mi.Se del 25/03/2020 comporta sanzioni accessorie della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni unitamente a quelle pecuniarie.

Inoltre l'allegato 1 al D.P.C.M. 22/03/2020, riguardante le attività derogate dall'ordine di sospensione viene integralmente sostituito dalla tabella allegata al decreto del Mi.Se. del 25/03/2020 già vigore dal 26 marzo.


Si allegano:

DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020 N. 19
DECRETO MI.SE. 25 MARZO 2020