Rateizzazione Equitalia

Equitalia: si può tornare a pagare a rate.
Pubblicato il provvedimento definitivo del Senato.


Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove misure sulla riammissione ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia ed ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderito agli accertamenti delle Entrate, i contribuenti decaduti dalle rate di Equitalia, così come quelli in debito con le Entrate, avranno 60 giorni di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e del Dl per presentare un'apposita richiesta di riammissione al beneficio.


RIAMMISSIONE - Per essere ammessi al beneficio è necessario che la richiesta di riammissione sia presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016, termine improrogabile. Da precisare che fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito. Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Una volta aderito al piano di rateazione sarà nuovamente possibile richiedere anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle entrate per partecipare a gare e appalti.


Ma chi può accedere? Secondo quanto prevede l'articolo 13-bis, i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari possono essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili. Il nuovo piano può essere concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente versate. Attenzione però. Per decadere dalla nuova rateizzazione basteranno due rate, anche non consecutive, non saldate. Con la stessa norma, inoltre, La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale.


Potranno aderire anche i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi atti. Questi contribuenti possono ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl, un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.


Aumenta, infine, da 50 mila a 60 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.


Info
Ufficio Fiscale CNA
Roberto Carai
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