Finalmente firmato il decreto semplificazioni SISTRI

Dopo l'annuncio di inizio marzo, è finalmente in dirittura d'arrivo il primo decreto ministeriale che semplifica gli adempimenti del SISTRI: firmato dal Ministro dell'Ambiente, ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto restringe ulteriormente la platea dei soggetti obbligati; dopo l'esclusione in toto dei produttori/trasportatori/gestori di rifiuti speciali non pericolosi, vengono ora esclusi dall'utilizzo del Sistema di Tracciabilità dei rifiuti, fra gli altri, anche gli enti e le impresecon meno di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:

  • attività di demolizione, costruzione e attività di scavo,
  • lavorazioni industriali,
  • lavorazioni artigianali,
  • attività commerciali,
  • attività di servizio,
  • da attività sanitarie.

Per i NON aderenti al SISTRI restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti ed ai formulari di identificazione.

Il decreto, inoltre, posticipa il pagamento del contributo di iscrizione relativo all'anno2014 - per i soggetti obbligati e per chi decide di aderire volontariamente al SISTRI - al 30 giugno p.v. Si ricorda, in ogni caso, che è sempre valido il c.d. "Decreto Milleproroghe 2014", che sospende le sanzioni relative al SISTRI fino al 31 dicembre 2014; pertanto, in caso di mancato pagamento, non sono previste sanzioni fino all'inizio del 2015.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che - si sottolinea - ad oggi non è ancora avvenuta.

Si precisa che il SISTRI, ai fini del computo delle unità lavorative, definisce "dipendente" qualsiasi persona occupata nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, etc…); si considerano, pertanto, dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Anche se si attendono ulteriori indicazioni, è ragionevole supporre che le aziende non più obbligate e che non vogliono aderire volontariamente al SISTRI, se iscritte, dovranno procedere alla loro cancellazione ed alla restituzione della chiavetta USB consegnata al momento dell'iscrizione. Per fare ciò, sarà necessario inviare all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it una dichiarazione firmata dal titolare/legale rappresentante dell'azienda in cui devono essere indicati tutti i dati dell'azienda (compreso il numero di iscrizione al SISTRI) e la motivazione per la quale si richiede la cancellazione, allegando copia del documento di identità del dichiarante. Entro 10 giorni dalla comunicazione sarà necessario restituire il dispositivo USB tramite raccomandata A/R indirizzata a "Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare" - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

L'attuale legislazione, purtroppo, non prevede vengano effettuati rimborsi relativi ai contributi precedentemente versati dalle aziende poiché, come indicato nel primo decreto di istituzione del SISTRI, il contributo andava versato "indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio".
Tuttavia, CNA solleciterà Rete Imprese Italia perché venga intrapresa un'azione verso le autorità competenti affinché le somme poste a carico delle aziende vengano risarcite o compensate.

Vi terremo naturalmente informati sull'esito della vicenda.

Info
Ufficio Ambiente CNA

  • Luana Pongiglione

tel.: 019/829708-Int. 3
e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it