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CNA Installazione ed Impianti

Rinnovo decennale Patentino del Frigorista (FGAS)

Rinnovo decennale Patentino del Frigorista (FGAS)

Introdotta a seguito del recepimento del Regolamento Europeo 2015/2067, del regolamento europeo 517/2014 e del DPR 146/18, la Certificazione Personale Fgas, altrimenti nota come ‘’patentino frigoristi’’ ha da poco compiuto i suoi primi 10 anni.

Questa certificazione obbligatoria e fondamentale per identificare aziende ed operatori autorizzati a maneggiare apparecchiature e tecnologie contenenti gas florurati ad effetto serra (FGAS), ha una validità pari a 10 anni, al termine dei quali, in base a quanto stabilito dal Regolamento Europeo, coloro che ne sono in possesso, sono tenuti rinnovarla per poter continuare ad operare.

Frigoristi: contratti di lavoro non riconosciuti

Frigoristi: contratti di lavoro non riconosciuti

Doverosamente vi portiamo a conoscenza di una comunicazione (scarica il testo dal link in fondo all'articolo) che le Organizzazioni Sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL hanno inviato a tutte le Organizzazioni Datoriali firmatarie di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il settore oggetto della presente comunicazione (CCNL Meccanica).

Rinnovo certificazioni FGAS durante la fase di emergenza sanitaria

Rinnovo certificazioni FGAS durante la fase di emergenza sanitaria

Con la pubblicazione della Circ. del Ministero dell’Ambiente in data 24/12/2020 viene stabilito che le certificazioni FGAS rilasciate alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19 (ad oggi il 31/01/2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.

Pulizia impianti di condizionamento: quali le spese rilevanti ai fini del credito di imposta

Pulizia impianti di condizionamento: quali le spese rilevanti ai fini del credito di imposta

Con la circolare n. 20/E del 2020 è stato chiarito che per attività di sanificazione, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve intendersi un’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.