Comunicazioni al Prefetto - art. 1 lett. d) e g) DPCM 22/03/2020: casi in cui deve essere effettuata

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che, in due ipotesi contemplate alle lett. d) e g) dell’art. 1, venga richiamata la figura del Prefetto per entrare solo eventualmente nel merito della sospensione di alcune attività rimaste operative.

Si tratta di:

- attività (lett. d) che sono funzionali per assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 o di pubblica utilità o eroganti servizi essenziali.

Questo recita:

"Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa";

- attività (lett. g) degli impianti a ciclo produttivo che non possono essere interrotte se non con grave pregiudizio per l’impianto o per il pericolo di incidenti

Questo recita:

"Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale".

Le aziende la cui attività (ISTAT) rientra fra quelle contemplate dall'allegato 1 NON devono effettuare la comunicazione.

In entrambi i casi il legale rappresentante le aziende dovrà inviare una comunicazione al Prefetto dove dichiari che rientra in uno dei 2 casi qui indicati.

Attenzione: si parla di comunicazione e non di autorizzazione o permesso e quindi non ci si deve attendere alcuna risposta da parte del Prefetto a meno che non sia un ordine di sospensione.

Per la trasmissione via pec della comunicazione l'indirizzo è: protocollo.prefsv@pec.interno.it

Si allega:

MODULO PER COMUNICAZIONE EX ART.1 LETT.D)

MODULO PER COMUNICAZIONE EX ART.1 LETT.G)