Legname spiaggiato: non serve più un'ordinanza della Protezione Civile nazionale per bruciarlo sul posto.

Riportiamo la sintesi dell'importante regolamento emanato dalla Regione Liguria con D.G.R. n° 1058 del 05.10.2015 che agevola le attività di smaltimento da parte degli operatori, risultato di un'importante sensibilizzazione sindacale nei confronti della parte politica.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/06 le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici ivi incluse mareggiate o piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito quale detti eventi li hanno depositati.

Le operazioni finalizzate a separare il materiale ligneo dagli altri materiali sono pertanto escluse dalla disciplina dei rifiuti e tutte le successive operazioni gestionali del legname ottenuto saranno riferibili a quelle di materiali vegetali ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/06.

Queste le condizioni relative al "trattamento" del materiale:
- deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme, etc...) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente, tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;
- deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi steri, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo. Ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete.

Oltre a quanto sopra:
- non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
- le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato - spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
- prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini.

Inoltre devono essere messe in atto le operazioni necessarie per ridurre al minimo la dispersione delle ceneri ed i rischi ambientali o per la salute.

Tutte le operazioni gestionali di cui sopra, dovranno essere disciplinate da un provvedimento del Sindaco che dovrà anche provvedere alla quantificazione del "tempo tecnico strettamente necessario" alla durata delle attività di cernita ed ai controlli.